L’11 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020, che recepisce la Direttiva UE 2018/851 sui rifiuti e la Direttiva (UE) 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Inoltre, il 21 novembre 2022 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022, che adotta le Linee Guida sull’etichettatura ambientale ai sensi dell’articolo 219, comma 5, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il corretto adempimento degli obblighi di etichettatura degli imballaggi da parte dei soggetti responsabili.
In breve:
- Su tutte le confezioni (primarie, secondarie e terziarie) i produttori devono indicare la codifica alfanumerica richiesta dalla Decisione 97/129/CE
- Tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nelle modalità che l’azienda ritiene più idonee ed efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo, per cui è sempre consentito l’utilizzo di canali digitali (App, QR code, siti web), che possono sostituire o integrare completamente le informazioni riportate direttamente sulla confezione
- Gli imballaggi destinati al B2B, ad esempio gli imballaggi destinati ai professionisti o gli imballaggi per il trasporto o per le attività logistiche o fieristiche, non possono riportare le informazioni sulla destinazione finale dell’imballaggio, ma devono obbligatoriamente riportare la codifica dei materiali di composizione in conformità alla decisione 129/97/CE.
- Secondo la Decisione 129/97/CE, l’imballaggio è definito “composito” quando è costituito da materiali diversi che non possono essere separati a mano. Per tali imballaggi, la codifica alfanumerica della Decisione 129/97/CE è quella prevista dall’Allegato VII, che stabilisce una codifica diversa a seconda della famiglia di materiali predominanti in peso e dei materiali secondari.
- Ai fini di una corretta identificazione dei materiali degli imballaggi compositi o multistrato, si ritiene che, qualora il peso del/i materiale/i secondario/i sia inferiore al 5% del peso totale della confezione, l’imballaggio debba essere considerato monomateriale ed etichettato in base al materiale prevalente in peso. Otherwise, the coding will be as per Annex VII of Decision 129/97/EC if it is a composite packaging.